possesso  dell'usufruttuario esclude l'usucapione in capo a terzi


 

App. Perugia, 29.09.1990, in Arch. Civ., 1991, pag. 580

 

Il   possesso  dell'usufruttuario,  pur  dovendosi  qualificare  come detenzione   nei   confronti   del  nudo  proprietario,  ha  tuttavia un'autonoma  rilevanza  sufficiente  ad escludere che altri soggetti, quand'anche  in  concreto godano ed usino della cosa, possano vantare con  la cosa stessa una relazione di fatto idonea a determinarne, ove prolungata  per  i  tempi  e secondo le modalità all'uopo necessarie, l'usucapione.

 

Ne consegue che, ove un soggetto alieni la nuda proprietà di un immobile   riservandosene  l'usufrutto,  e  quand'anche  l'acquirente attenga  in  concreto  un  godimento  di fatto sulla cosa oggetto del contratto,  tale  sua relazione con la cosa stessa non può essere mai da  lui invocata per sostenerne l'usucapione (qualora l'alienante non fosse,  nella  fattispecie,  titolare della proprietà della cosa) per tutto   il   tempo   nel   quale  perduri  su  di  essa  il  possesso dell'usufruttuario.