possesso dell'usufruttuario esclude l'usucapione in
capo a terzi
App. Perugia,
29.09.1990, in Arch. Civ., 1991, pag. 580
Il possesso dell'usufruttuario, pur
dovendosi qualificare come detenzione nei confronti del
nudo proprietario, ha
tuttavia un'autonoma
rilevanza sufficiente ad escludere che altri soggetti, quand'anche in
concreto godano ed usino della cosa, possano vantare con la cosa stessa una relazione di fatto idonea
a determinarne, ove prolungata per i
tempi e secondo le modalità
all'uopo necessarie, l'usucapione.
Ne consegue che, ove un soggetto alieni la nuda proprietà di
un immobile riservandosene l'usufrutto, e quand'anche l'acquirente attenga in
concreto un godimento
di fatto sulla cosa oggetto del contratto, tale sua relazione con la
cosa stessa non può essere mai da lui
invocata per sostenerne l'usucapione (qualora l'alienante non fosse, nella
fattispecie, titolare della
proprietà della cosa) per tutto
il tempo nel
quale perduri su
di essa il
possesso dell'usufruttuario.